Circolari

Lavori usuranti - Comunicazione dello svolgimento di lavoro notturno - Differimento del termine.
Circolare n° 15/2012 » 28.03.2012
Si fa seguito alla circolare n.14/012 del 22 marzo scorso in tema di lavori usuranti per segnalare che il Ministero del lavoro, con l’allegata circolare del 27 marzo 2012, ha rinviato al 31 maggio 2012 il termine per la comunicazione del lavoro notturno, in origine indicato nel 31 marzo 2012 dalla circolare ministeriale n. 15 del 20 giugno 2011.
In tale premessa, ai fini della corretta individuazione degli obblighi di legge e dei termini per il relativo adempimento, si fornisce di seguito una sintetica ricostruzione del quadro normativo, ad esito degli interventi di chiarimento da parte del Ministero del lavoro .
La distinzione tra obbligo di comunicazione e rilevazione.
La normativa in vigore (Dlgs n. 67/2011, art. 5) prevede un obbligo di comunicazione (la cui omissione è sanzionata in via amministrativa) riferito al solo lavoro notturno ed al lavoro cd a catena, mentre per tutte le attività usuranti (lettere da a) a d) dell’art. 1, comma 1, Dlgs n. 67/2011) si prevede una “rilevazione” (non sanzionata) (art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20/9/2011).
I termini per la comunicazione.
Il termine per la comunicazione del lavoro notturno è annuale (l’art. 5, comma 1, del Dlgs n. 67/2011 fa infatti riferimento ad una “periodicità annuale”), mentre quello per la comunicazione dello svolgimento di lavoro cd a catena scade dopo “trenta giorni dall’inizio delle medesime” (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 67/2011). In questo secondo caso, quindi, non vi è una “periodicità”, in quanto l’obbligo è legato all’inizio delle attività di lavoro cd a catena.
Il termine per la rilevazione.
Il termine per l’attività di “rilevazione” è individuato dal DM 20/9/2011 con riferimento ad una “periodicità almeno annuale” , senza che sia indicato alcun termine più puntuale.
Le circolari ministeriali.
Con riferimento alla “comunicazione” del lavoro notturno (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 67/2011), la circolare n. 15 del 20/6/2011 aveva fissato il termine al 31 marzo 2012, in assenza di un termine legale.
Il termine per la “rilevazione” di tutte le attività ritenute usuranti – sia pure, si ripete, in assenza di alcuna sanzione – era stato indicato, con la circolare del 28 novembre 2011, anch’esso nel 31 marzo 2012.
La circolare del 27 marzo 2012.
Con la circolare allegata, il Ministero del lavoro ha rinviato il termine per la comunicazione del lavoro notturno al 31 maggio 2012. Lo stesso Dicastero, nel dare la notizia dello spostamento del termine , precisa che la scadenza del termine per la “rilevazione” di tutte le attività usuranti rimane inalterato al 31 marzo 2012.
A questo proposito si osserva, tuttavia, che la "rilevazione" costituisce obbligo non sanzionato, per cui l’adempimento potrà essere effettuato senza scadenza (anche successivamente al 31 maggio 2012).
Ricordiamo, in ogni caso, che la circolare ministeriale del 28/11/2011 ritiene validamente assolto l’obbligo di “comunicazione” qualora - entro il 31 maggio 2012 – nella “rilevazione” sia indicato, per ogni dipendente, il numero di giorni di lavoro notturno svolti.
Cordiali saluti.
» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore CI/mf
» Carta intestata
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